Art. 85.
(Trattamento economico).

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Trattamento economico). - 1. Il compenso fisso mensile spettante ai

 

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giudici delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Consiglio di presidenza, secondo criteri che tengono conto della qualifica, delle funzioni e, per i presidenti di corte d'appello e di tribunale, del numero delle sezioni in cui si articolano tali organi giurisdizionali.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 oltre al compenso mensile è determinato un compenso aggiuntivo per ciascun ricorso definito, anche se riunito con altri ricorsi, spettante a ciascun componente del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto dell'estensore della sentenza. Per i provvedimenti cautelari emessi in camera di consiglio il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quello determinato per ogni ricorso definito. Il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quello determinato per ogni ricorso definito anche per le ordinanze istruttorie emesse nell'ambito del procedimento.
      3. Per ogni presenza in udienza è dovuta un'indennità, il cui ammontare è determinato con il decreto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al comma 2.
      4. Per i residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la corte d'appello tributaria o il tribunale tributario, per l'intervento alle sedute della corte d'appello tributaria o del tribunale tributario o di ogni altro organo collegiale spetta la liquidazione di un'indennità pari a un quarto del compenso spettante a ciascun componente del collegio giudicante per ogni ricorso definito, se la distanza tra i due comuni è inferiore a 40 chilometri, e pari a un terzo se la predetta distanza è superiore a 40 chilometri.
      5. La liquidazione dei compensi è disposta dal dirigente responsabile della segreteria della corte d'appello tributaria o del tribunale tributario, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
      6. I compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con i trattamenti
 

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pensionistici e di quiescenza comunque denominati».